DIA - Denuncia di inizio attività

Ultima modifica 7 dicembre 2021

Cos'è

  • La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) è un atto amministrativo che obbliga chiunque intenda compiere opere interne a fabbricati che non siano in difformità degli strumenti urbanistici vigenti a presentare una "relazione a firma di un professionista abilitato (es. Ingegnere, Agronomo, Architetto, Perito Edile iscritto albo professionale) che asseveri le opere da compiersi.
    La D.I.A. è diventata uno strumento estremamente potente, che è servito alla Pubblica Amministrazione (in larga parte, gli uffici tecnici dei Comuni) per compiere il ruolo di vigilanza sull'attività edilizia che si svolge sul proprio territorio.
    Con una D.I.A., infatti, si può ristrutturare il proprio appartamento, effettuare opere di manutenzione ordinaria o straordinaria sul proprio immobile e persino costruire nuovi edifici, qualora fosse presente un piano particolareggiato.

Cos'è utile sapere

  • La D.I.A. è ancora oggi regolamentata nel Testo Unico dell'Edilizia, racchiuso nel D.P.R. 380/2001 che, all'art. 22 e 23 ne descrive il potere e i limiti.
    Legge n.47/85 che, all'art.26.
    Legge 24 dicembre 1993 n. 537: disciplina della denuncia di inizio attività.
    D.L. 5 ottobre 1993 n. 398: interventi subordinati a denuncia di inizio attività.

Requisiti

  • Tutti i cittadini che devono compiere opere di ristrutturazione e costruzione.

Come fare

  • 1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavoro, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
    2. La denuncia  di inizio attività è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata ad una nuova denuncia. L’interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
    3. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela competente alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
    4. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso necessari.
    5. Il responsabile del competente ufficio comunale ove il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizione stabilite, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, e, in caso do falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
    6. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico  abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

In quanto tempo

  • La documentazione si ottiene entro 30 giorni.

Quanto costa

  • Varia in base ad apposite tabelle comunali.

Validità del documento

  • Illimitata.

A chi rivolgersi

  • Settore Tecnico - Edilizia privata-Servizi di Manutenzione
    Piazza Municipio n.1 - 03030 , Piedimonte San Germano (FR)
    Referente: Loredana Mastronicola
    Telefono: 0776.4029209
    Fax: 0776.404081

Orario settimanale

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