Richiesta di Accesso agli Atti

Ultima modifica 14 dicembre 2021

Cos'è

  • È il diritto di prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi da parte di soggetti che «abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso»

Cos'è utile sapere

  • All'istanza di accesso agli atti possono opporsi eventuali “controinteressati”, ossia i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.   In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, l’interessato ha due possibilità alternative: – può proporre un ricorso in via giudiziale, instaurando una causa davanti al giudice (in questo caso il TAR); – oppure proporre ricorso amministrativo dinanzi al difensore civico (per le amministrazioni locali), oppure alla Commissione per l’accesso (nel caso di amministrazioni statali). Qualora il difensore civico non sia stato istituito, la competenza è attribuita al corrispondente organo, competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore.   Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto

Requisiti

  • La possibilità di presentare istanza di accesso agli atti amministrativi spetta a qualsiasi soggetto privato (quindi a tutti i cittadini), compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi (associazioni di categoria, enti pubblici, ecc.), a condizione che rispetto a ciò per cui chiede di essere informato abbia un interesse:   – diretto (per esempio, il fratello non potrebbe chiederlo per conto di un altro fratello, i genitori per conto del figlio maggiorenne o il figlio per conto dei genitori); è possibile la delega scritta conferita a un rappresentante, al proprio difensore (commercialista, avvocato);   – concreto: non si deve trattare di un interesse potenziale o di mera curiosità; al contrario deve sussistere una valida ragione come, per esempio, il timore di un danno, la lesione di un proprio diritto, la possibilità di poter ricorrere in via giudiziale, ecc.;   – attuale: non potrebbe, per esempio, chiedere l’accesso agli atti amministrativi il precedente proprietario di una casa per sapere se l’ex vicino ha ottenuto la concessione edilizia ad effettuare opere sul confine.   La valutazione dei presupposti per ottenere il diritto di accesso spetta all’amministrazione presso cui viene presentata l’istanza.

Come fare

  • Il cittadino ha diritto di chiedere copia dei documenti di cui chiede visione, ma tali documenti non possono essere consegnati in originale.   Si può presentare l’istanza di accesso all'Ufficio ............       Tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo ............     a mezzo posta all'indirizzo: ............     tramite fax al numero:.................     o consegnandolo direttamente a mano all'ufficio.....................   L'istanza va presentata esclusivamente tramite la modulistica allegata di seguito.

In quanto tempo

  • Il procedimento di accesso si conclude nel termine di trenta (30) giorni che iniziano a decorrere dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento oppure con PEC (posta elettronica certificata). In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta (cosiddetto silenzio rigetto).

Quanto costa

  • Trattandosi di un diritto del cittadino e, dall’altro lato, di un obbligo dell’amministrazione alla trasparenza dei propri atti, l’istanza è gratuita.   Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo nonché i diritti di ricerca e di visura
 

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