Richiesta di Accesso Civico "Generalizzato"

Ultima modifica 14 dicembre 2021

Cos'è

  • L'accesso generalizzato è il diritto di richiedere un dato, un'informazione o un documento in possesso della PA, senza bisogno di un interesse particolare come avviene per l’accesso documentale e senza la necessità che il medesimo sia oggetto di obbligo di pubblicazione.

Cos'è utile sapere

  • L'accesso generalizzato è stato introdotto con il Foia (freedom of information act) ed è in vigore dal 23 dicembre 2016. La richiesta può avere i motivi più disparati, anche la semplice curiosità di conoscere gli atti pubblici.   Non bisogna motivare la richiesta di accesso. Il diritto è infatti garantito in nome della massima trasparenza e della prevenzione di fenomeni illeciti   L’istanza di accesso agli atti amministrativi è rifiutata se ciò è necessario per evitare un pregiudizio a determinati interessi pubblici (segreto di Stato, sicurezza pubblica e ordine pubblico; sicurezza nazionale; difesa e questioni militari; relazioni internazionali; politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato; conduzione di indagini su reati e loro perseguimento; regolare svolgimento di attività ispettive) e privati (protezione dei dati personali; libertà e segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali di una persona o di una società, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali).

Requisiti

  • Chiunque può fare richiesta d’accesso. Non occorre avere un determinato interesse ad esercitare questo diritto (ad esempio aver sostenuto un concorso pubblico per controllare tutti gli atti della gare). L’accesso può essere fatto anche per semplice curiosità.

Come fare

  • Il cittadino ha diritto di chiedere copia dei documenti di cui chiede visione, ma tali documenti non possono essere consegnati in originale.   Si può presentare l’istanza di accesso all'Ufficio ............       Tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo ............     a mezzo posta all'indirizzo: ............     tramite fax al numero:.................     o consegnandolo direttamente a mano all'ufficio.....................   L'istanza va presentata esclusivamente tramite la modulistica allegata di seguito.

In quanto tempo

  • Il procedimento di accesso si conclude nel termine di trenta (30) giorni che iniziano a decorrere dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente. L’amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro 30 giorni. Attenzione: può succedere che la richiesta di accesso possa creare danno ad altri soggetti (i cosiddetti «controinteressati»). Ad esempio, se chiediamo di visionare i gli atti di un concorso pubblico, i controinteressati saranno coloro che ci precedono nella graduatoria. In questi casi, l’amministrazione ha l’obbligo di comunicare a questi soggetti che è stata fatta richiesta d’accesso: i controinteressati hanno quindi dieci giorni per fare opposizione all’istanza. Durante questo periodo, il termine di 30 giorni (entro cui la Pa deve rispondere) viene sospeso: esso ricomincerà a decorrere solo una volta scaduti i suddetti dieci giorni.

Quanto costa

  • Trattandosi di un diritto del cittadino e, dall’altro lato, di un obbligo dell’amministrazione alla trasparenza dei propri atti, l’istanza è gratuita.   Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo nonché i diritti di ricerca e di visura.

Validità del documento

  • Se dalla richiesta di accesso passano 30 giorni (più l’eventuale sospensione per l’opposizione dei controinteressati) senza che l’amministrazione si sia pronunciata, l’istanza si considera automaticamente accolta (è stato eliminato il meccanismo del «silenzio-rifiuto», precedentemente in vigore).
    È possibile rifiutare l’istanza, in quel caso, il rifiuto sarà adeguatamente motivato dall’amministrazione. Contro il rifiuto o il differimento si può fare istanza di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che si pronuncia con provvedimento motivato. Inoltre, per opporsi alla decisione dell’amministrazione o a quella del responsabile anti-corruzione, si può ricorrere al Tar (Tribunale amministrativo regionale), instaurando quindi una causa giudiziale. Si può infine ricorrere al difensore civico competente per territorio. Se questo non è istituito nella propria località, si può ricorrere al difensore civico dell’ambito territoriale immediatamente superiore.

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